Con l’entrata in vigore del Nuovo decreto F-Gas (Gas Fluorurati), D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all’articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l’obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.
In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita la Banca dati, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle informazioni. Tuttavia, l’obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti, in ordine alla certificazione F-Gas, rimane invariato.
Quindi, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, secondo Nuovo decreto F-Gas, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (aveva come termine il 31 maggio 2019).
Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori) che operano nell’ambito della certificazione F-gas, quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.
L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 (dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:
– installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
– interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
– attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
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