Il Nuovo Decreto GSA per la gestione della sicurezza antincendio in azienda (in vigore dal 4 ottobre 2022) apporta significative novità sulla classificazione rischio incendio costituendo una svolta rispetto a quanto era previsto dal DM 10/03/1998.
La logica del precedente DM 10 marzo 1998 essenzialmente è rimasta la stessa ma risultano presenti delle modifiche per le attività di livello 3 (rischio alto) a cui sono stai aggiunti gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso III e gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.
La nuova terminologia per individuare i 3 livelli di rischio sarà la seguente:
attività di livello 1 (rischio basso)
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai punti successivi e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
attività di livello 2 (rischio medio)
Rientrano:
luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
attività di livello 3 (rischio alto)
Rientrano almeno le seguenti attività, ma ricordiamo che il datore di lavoro può comunque definire secondo la valutazione del rischio incendi di rientrare in questa fattispecie:
stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;
depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
alberghi con oltre 200 posti letto;
strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
uffici con oltre 1.000 persone presenti;
cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Noi di Ten Engineering siamo a diposizione per fornire una precisa consulenza rispetto a tutte le novità sulla classificazione rischio incendio