Certificazione insiemi di macchine in base a quanto previsto dalla Direttiva Macchine 2006 42 CE.
Per “insiemi di macchine” s’intende un insieme di macchine, quasi-macchine, apparecchi e dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa produzione, sono disposti e comandati in modo tale da essere solidali nel funzionamento.
I componenti dell’insieme possono essere macchine in grado di funzionare in modo indipendente e, come tali, marcate CE ed accompagnate da una dichiarazione CE di conformità aderente appunto alla Direttiva Macchine 2006 42 CE
Quindi chi assembla un insieme, fabbricante o utilizzatore, deve marcare CE l’insieme di macchine.
Per la marcatura CE dell’insieme però bisognerà prima che tutto l’insieme sia stato dichiarato conforme alle direttive applicabili (direttiva macchine e direttiva PED, Atex, ecc. se applicabili) e, tale compito, spetta all’assemblatore dell’insieme o all’utilizzatore finale se questi assembla più macchine per costituire un insieme complesso per uso proprio.
Il fabbricante dell’insieme può essere l’utilizzatore (che assembla l’insieme per uso proprio), il fabbricante di una o più delle parti costituenti l’insieme oppure un soggetto terzo (ad esempio una società di ingegneria).
Se si parla di Certificazione insiemi di macchine, quando viene costituito un insieme di macchine è essenziale che la responsabilità della marcatura CE dell’insieme venga definita contrattualmente: qualora ciò non venga fatto il fabbricante naturale dell’insieme sarà il soggetto che ha acquistato i vari componenti dell’insieme e li assembla, ovvero l’utilizzatore dell’insieme quando questo viene realizzato per uso proprio.
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