Il Coordinatore della sicurezza in cantiere nella fase di esecuzione
Per quanto riguarda il Coordinatore della Sicurezza in Cantiere, la Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 57974 del 29 dicembre 2017 (u.p. 24 novembre 2017) – Pres. Piccialli – Est. Pavich – P.M. Gaeta – Ric. B.F., S.L. e A.F.. – La funzione di alta vigilanza del CSE ha a oggetto esclusivamente il c.d. rischio generico legato alla presenza in cantiere di più imprese. Lo stesso non risponde degli eventi riconducibili ai c.d. rischi specifici propri dell’attività delle imprese.
La Corte in particolare si è mossa dalla considerazione che “per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046)”.
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Coordinatore della Sicurezza in Cantiere: precisazioni
“Nel solco della richiamata giurisprudenza”, ha così proseguito la Sez. IV, “ si é, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza in cantiere ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l’ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756)”.