Normativa Antincendio Contenitori Carburante
La nuova Normativa Antincendio Contenitori Carburante che disciplina la regola tecnica di prevenzione incendi relativa ai contenitori-distributori mobili ad uso privato, destinati all’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) con capacità fino 9.000 litri, ha abrogato le precedenti normative che prevedevano l’obbligo di dover utilizzare detti contenitori mobili in determinate specifiche attività per l’alimentazione, a seconda di quello che la normativa di riferimento prevedeva, di veicoli targati o meno e destinati a circolare o meno su strada, per riportare di seguito un’analisi delle disposizioni vigenti in materia di antincendio.
Tenengineering, in ottemperanza alla nuova Normativa Antincendio Contenitori Carburante, vi può supportare nella progettazione, nella realizzazione e nel dimensionamento dell’impianto antincendio
Approfondimenti
A fronte dell’emanazione della nuova regola tecnica di prevenzione incendi relativa all’installazione e all’esercizio dei contenitori-distributori mobili ad uso privato destinati all’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) con capacità fino 9.000 litri (1), è stata anche abrogata la precedente normativa che prevedeva l’obbligo di dover utilizzare detti contenitori mobili:
Ø all’interno delle aziende agricole, delle cave per estrazione di materiali e dei cantieri stradali, ferroviari ed edili, esclusivamente per il rifornimento delle macchine e degli automezzi;
Ø nelle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, per il rifornimento di automezzi destinati allo svolgimento della propria attività;
Ø in tutte le altre attività non ricomprese nei due punti precedenti, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
Detta circostanza comporta che, dal 5 gennaio 2018 è possibile poter installare ed utilizzare i contenitori-distributori mobili ad uso privato destinati all’erogazione di carburante liquido di categoria C (gasolio) sino a fino 9.000 litri in qualunque tipologia di impresa e per poter alimentare qualunque veicolo (targato e non targato) ovunque questi circolanti (su strada o su zona privata), in vista che sono venute meno tutte le limitazioni previste dalla precedente normativa ora abrogata.
L’esercizio del contenitore-distributore mobile deve avvenire comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione incendi in ottemperanza appunto della nuova Normativa Antincendio Contenitori Carburante
Disposizioni vigenti di prevenzione incendi per i contenitori-distributori carburante mobili
Ricordiamo che sono soggetti alle nuove disposizioni relative alla regola tecnica di prevenzione incendi, i contenitori-distributori mobili:
Ø ad uso privato;
Ø installati fuori terra;
Ø con capacità geometrica non superiore a 9 m3;
Ø destinati ad erogazione gasolio (carburante avente un punto di infiammabilità di oltre 65° C e sino a 125° C o con un punto di infiammabilità non inferiore comunque ai 55°C);