Whisteblowing, dal 29 dicembre 2017 il dipendente che segnala illeciti aziendali sarà tutelato
La legge sul Whisteblowing è stata approvata di recente dalla Camera ed entrerà in vigore a partire dal 29 dicembre 2017.
La norma mira soprattutto alla tutela dei lavoratori, e andrà ad apportare alcune modifiche sia al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che al D.Lgs. n. 231/2001 (per il settore privato).
Che cos’è il Whisteblowing?
Il termine inglese Whistleblowing indica un individuo che denuncia pubblicamente o alle autorità competenti, attività illegittime verificatesi all’interno della pubblica amministrazione o di un’azienda.
Il Whistleblowing è già in vigore da qualche anno sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna, seppur con modalità diverse. La normativa parte dal presupposto che i primi ad intuire o individuare irregolarità all’interno di un’impresa, piuttosto che di un ente pubblico o di un’organizzazione, sono soprattutto i lavoratori dipendenti, che vanno quindi tutelati al fine di prevenire ed evitare ritorsioni.
Il Whisteblowing nel settore pubblico
Il dipendente che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto lavorativo, non può essere sanzionato, licenziato, trasferito o sottoposto a qualsiasi provvedimento avente effetti negativi. Qualsiasi ritorsione determinata dalla denuncia effettuata, verrà segnalata dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali all’ANAC. Gli atti ritorsivi messi in atto dall’amministrazione o dall’ente sono comunque nulli e devono essere necessariamente retrocessi. L’identità del segnalante è tutelata dall’articolo 329 del codice di procedura penale e non può essere rivelata, tuttavia nel caso in cui il segnalante fosse responsabile del reato di calunnia o diffamazione, non è garantita nessun tipo di tutela.
Il Whisteblowing nel settore privato
Il secondo articolo del provvedimento n.179/2017 estende la tutela del dipendente o collaboratore che denuncia l’illecito al settore privato. La disposizione si configura come la modifica dell’articolo 6 del Dlgs 231 del 2001, attraverso l’aggiunta di tre nuovi commi:
– Il comma 2 bis regola i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, che per la segnalazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, devono prevedere uno o più canali e almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.
– Il comma 2-ter prevede la denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
– Il comma 2-quater specifica la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come sono riconosciuti nulli il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti della parte lesa.
Per ogni altra informazione sul Whisteblowing, si rimanda al testo di legge completo consultabile a questo link