Infortuni sul lavoro: i nuovi obblighi del decreto 183/2016
Da giovedì 12 ottobre 2017 è scattato l’obbligo di comunicare telematicamente all’Inail – a fini statistici e informativi – gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a un giorno oltre a quello in cui si è verificato l’evento.
Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto 183/2016 del ministero del Lavoro , tramite cui è stato istituito anche il SINP, Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro saranno obbligati a comunicare all’Istituto, sempre entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni dei lavoratori, anche se della durata di un solo giorno oltre a quello dell’infortunio (precedentemente tale obbligo si riferiva solamente agli infortuni superiori a 3 giorni).
Gli obblighi del lavoratore
Una volta ottenuta la certificazione medica, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio; in caso di omessa comunicazione, infatti, perderà il diritto al risarcimento da parte dell’Inail.
La corretta comunicazione dell’infortunio dovrà necessariamente comprendere anche il numero identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi refertati dal medico..
Gli obblighi del datore di lavoro
Una volta ricevuto il certificato, il datore di lavoro dovrà trasmettere all’Inail i dati richiesti entro il termine di 48 ore. Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non inoltra la comunicazione di infortunio entro i termini sopra riportati.
Nel caso in cui l’infortunio non venisse denunciato, il lavoratore può procedere da sé recandosi in una sede Inail con la copia del certificato medico.
Denuncia di malattia professionale
Per la denuncia delle malattie professionali rimane fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico), entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail.
L'infortunio del lavoratore autonomo
È bene sottolineare che gli obblighi di denuncia di infortunio e malattia professionale, si estendono da sempre anche ai soci lavoratori e ai titolari di aziende artigiane. L’infortunio, come per i lavoratori, deve essere comunicato entro i 2 giorni dalla data del certificato che segnala l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. Nel caso di particolari difficoltà da parte di titolari di aziende artigiane, l’infortunato può ritenersi assolto dall’obbligo di denuncia previsto nei termini di legge, tuttavia non appena possibile dovrà provvedere all’invio della documentazione. In situazioni simili è prevista la ricezione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anche per i giorni che precedono l’invio del modulo.
Se l’infortunio riguarda il lavoratore agricolo autonomo, gli obblighi di segnalazione ricadono sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire per via telematica o con qualsiasi mezzo in grado di comprovarne l’invio.
Chi denuncia l’infortunio in modalità telematica, è esonerato dall’invio della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.